Domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione, verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario: sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo. Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.11.2021, n. 33408 Download CondividiPost correlati:L'accertamento ..........

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