Domanda di risarcimento danni “subiti e subendi”, no a formule vuote e stereotipate: nessun obbligo di provvedere se i pregiudizi non sono descritti concretamente

Va confermato il principio per cui chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l’onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 del c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 4.10.2017