Domanda di insinuazione allo stato passivo depositata in cancelleria anzichè a mezzo p.e.c.: quali conseguenze?

L’avvenuta presentazione di una domanda di insinuazione allo stato passivo con deposito in cancelleria, anzichè a mezzo p.e.c. inviata al curatore, come prescritto dalla L. Fall., art. 93, integri una semplice irregolarità sanabile e non dia quindi luogo alla inammissibilità della domanda medesima. Nel caso di specie, la domanda di insinuazione allo stato passivo, pur depositata in cancelleria, e non inviata al curatore a mezzo p.e.c., ha raggiunto il proprio scopo di determinare la costituzione di un contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata, essendo stata inserita nel progetto di stato passivo del curatore, che con tale condotta ha implicitamente attestato di averla regolarmente ricevuta.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 10.7.2019, n. 18535