Domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare, dies a quo

Il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale; la data della integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna infatti, per il creditore soddisfatto, il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della L. n. 89 del 2001, ma non il dies a quo del termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo. ..........

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