Domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo, sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 1 L. n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall’art. 4 L. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l’azione rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11 marzo 2009 n. 5895, che richiama ..........

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