Domanda di divorzio d.c. (dopo Cartabia): il termine è di procedibilità, non più proponibilità; queste le conseguenze pratiche.
Come è noto, ai sensi dell’art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio (termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto sin dall’udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, abbia autorizzato i coniugi a vivere separati. Tale termine, a lungo ritenuto come termine di “proponibilità” della domanda di divorzio, è stato, invece, recentemente qualificato dal legislatore come termine di “procedibilità” della domanda (art. 27 D. Lgs. 149/2022) e ciò significa che occorre che sia maturato non al momento del deposito della domanda di divorzio, bensì al momento della decisione.
Tribunale Messina, sezione prima, provvedimento del 6.12.2022, n. 2087
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