Domanda di divorzio d.c. (dopo Cartabia): il termine è di procedibilità, non più proponibilità; queste le conseguenze pratiche.

Come è noto, ai sensi dell’art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio (termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto sin dall’udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, abbia autorizzato i coniugi a vivere separati. Tale termine, a lungo ritenuto come termine di “proponibilità” della domanda di divorzio, è stato, invece, recentemente qualificato dal legislatore come termine di “procedibilità” della domanda (art. 27 D. Lgs. 149/2022) e ciò significa che occorre che sia maturato non al momento del deposito della domanda di divorzio, bensì al momento della decisione.

Tribunale Messina, sezione prima, provvedimento del 6.12.2022, n. 2087


Speciale Riforma Processo Civile: SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI

Condividi
Visualizza
Nascondi