Domanda di distrazione delle spese di lite: non può essere proposta successivamente alla sentenza ed in modo autonomo rispetto al processo già concluso

La distrazione delle spese di lite in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta; la richiesta ha da essere effettuata all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinate grado sia domandata in un grado successive. Difatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 c.p.c., può essere disposta solo “nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente”, di guisa, che la domanda di distrazione non può essere proposta successivamente alla sentenza ed in modo autonomo rispetto al processo già concluso.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.6.2019, n. 16244