Domanda di adempimento contrattuale: questi il riparti degli oneri probatori

Va confermato che nella domanda di adempimento contrattuale il creditore è tenuto a provare soltanto l’esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l’adempimento, ma non anche l’inadempimento da parte dell’obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest’ultimo, cioè il debitore, a provare l’esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa.   Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 13.1.2015, n. 536 SCARICA QUI > CondividiPost correlati:Azione per l'adempimento di un contratto assicurativo, oneri probatori Febbraio 19, 2024 Interessi moratori, ..........

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