Domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello: conseguenze

La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il citato art. 345, comma 2.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.4.2017, n. 9174