Domanda dell’attore di adempimento, risoluzione o risarcimento del danno e eccezione del convenuto d’inadempimento: riparto degli oneri probatori

Posto che in tema di riparto dell’onere della prova nelle azioni generali a tutela del contraente fedele (risoluzione del contratto, esatto adempimento, risarcimento del danno), è ormai radicata nella giurisprudenza della corte regolatrice l’idea secondo cui il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento, eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

Tribunale di Massa, sentenza del 10.12.2015, n. 1298