Domanda del lavoratore per l’accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale vi è stata l’esposizione ad amianto: questa la legittimazione passiva

Va confermato l’orientamento secondo cui allorché il lavoratore chieda in giudizio l’accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (come modificato dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 271 del 1993), l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l’ente previdenziale, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione (atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell’accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria e che, d’altronde, la stessa disposizione non prescrive l’assolvimento di alcun incombente da parte dell’INAIL); ciò pure se l’Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) – nell’ambito di una domanda intesa all’attribuzione del predetto accredito contributivo – per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l’esposizione a rischio del lavoratore: è difatti principio generale quello secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla titolarità del rapporto sostanziale [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 29.10.2014, n. 23027].

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