Documento prodotto solo in giudizio che se reso disponibile prima avrebbe potuto evitare la proposizione dell’azione giurisdizionale: compensazione delle spese di lite

Nonostante la soccombenza attorea e l’accoglimento delle argomentazioni giuridiche proposte della difesa di parte convenuta, sussistono i motivi di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c. per procedere comunque all’integrale compensazione delle spese di lite qualora la difesa abbia prodotto solo dopo l’inizio della causa, ed addirittura nel termine ultimo della memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c., il documento posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea, mentre la produzione di tale documento ante causam ed al momento della richiesta di pagamento pregiudiziale, ben avrebbe potuto indurre a determinazioni diverse da quella della proposizione dell’azione giurisdizionale [Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda, sentenza del 18.12.2014].

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