Divieto di produrre corrispondenza riservata (casistica del CNF: errore dell’avvocato o della segretaria, corrispondenza qualificata e non qualificata come riservata, richiesta al giudice di ordinarne l’esibizione)

Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (Nel caso di specie, l’avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata “per mero errore nella formazione del fascicolo”).

L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdf) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata per un asserito “errore della propria segretaria nella collazione del fascicolo”).

L’art. 48 Cod. deont. (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che produca in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega e qualificata come riservata dallo stesso mittente; tale qualifica, infatti, non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.

Il divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf, già art. 28 codice previgente) non può essere aggirato richiedendo al Giudice di ordinare alla controparte l’esibizione di un documento della cui esistenza e del cui contenuto si aveva avuta notizia in via riservata da collega avversario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 21.8.2020)