Divieto di licenziare donne ed interpretazione ex art. 12 preleggi

La L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 2, secondo cui “l’impresa non può altresì licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione”, deve essere interpretato secondo il tenore letterale della norma quale elemento di interpretazione fondamentale e prioritario di ermeneutica ex art. 12 preleggi.

Ne consegue che il confronto da operare in relazione al personale da espungere dal ciclo produttivo, va innanzitutto circoscritto all’ambito delle mansioni oggetto di riduzione, cioè all’ambito aziendale interessato dalla procedura, così da assicurare la permanenza, in proporzione, della quota di occupazione femminile sul totale degli occupati.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del  29.09.2021, n. 26454