Diversità tra l’azione per far dichiarare privi di effetto gli atti a titolo gratuito del fallito nei due anni anteriori e le azioni per la revoca di atti di disposizione del patrimonio del debitore

Vi è diversità tra l’azione diretta, ex art.64 lf, a far dichiarare privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e le azioni previste dall’art. 67 lf co.1 e 2 (anch’esse tra loro diverse in relazione agli specifici requisiti), volte ad ottenere la revoca di atti di disposizione del patrimonio del debitore, compiuti durante il periodo sospetto, quando ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi specificamente previsti dallo stesso art. 67. Da tale diversità discende che, per non incorrere in ultra petita, il giudice pronunzia sulla prima azione non prescindendo nè indipendentemente dalla qualificazione data dall’attore, cioè se siano state invece proposte le seconde. In particolare, quando l’attore non allega a fondamento della sua azione la gratuità dell’atto impugnato ma il fatto che l’altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza, si deve escludere che sia stata proposta l’azione di inefficacia ex art.64. Il che, tuttavia, non si verifica nel caso di specie, in cui il Fallimento ha fatto esplicito riferimento all’inefficacia di tutti i bonifici impugnati, in quanto atti in realtà a titolo gratuito ex art.64 e non titolati da alcun dimostrato rapporto e/o beneficio in favore della società.

Tribunale di Milano, sentenza del 3.7.2020