Dissuasori di sosta installati dal Comune, danni subiti alla propria attività commerciale: giurisdizione del giudice amministrativo o civile?

Il discrimen ai fini del riparto di giurisdizione è rappresentato dall’essere o meno il comportamento riconducibile ad un potere amministrativo (quali che siano, legittime o illegittime, le modalità con cui è esercitato), restando, invece, estranei alla giurisdizione esclusiva assegnata in particolari materie al G.A. i comportamenti meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa o che trovino solo occasione nell’esercizio di un pubblico potere. Pertanto, qualora la parte assuma di essere stata pregiudicata nella propria attività commerciale dall’agire dell’ente comunale che ha escluso “la fermata” sulla pubblica via in assenza (in tesi) di un’attività provvedimentale ad hoc – posto che si contesta, in definitiva, “il come” è stata esercitata la potestà comunale in materia di circolazione stradale – va dichiarata la giurisdizione dell’A.G.A. (in quanto l’oggetto della tutela invocata si risolve nel controllo di legittimità dell’esercizio del potere stesso, costituendo la verifica sulle modalità e forme con cui si è manifestato siffatto potere “il merito” del giudizio amministrativo).

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 8.11.2016, n. 22650