Disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica, inosservanza, conseguenze

L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale legittimato a decidere, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime della sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.5.2015, n. 10207].

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