Diritto-Dovere di visita del genitore non collocatario verso il figlio: no alla coercizione, neanche in forma indiretta

Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non
collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.3.2020, n. 6471