Diritto ad un processo ex lege n. 89 del 2001 di durata ragionevole, fase esecutiva, termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione

Nel caso dunque in cui il ricorrente faccia valere il diritto ad un processo ex lege n. 89 del 2001, di durata ragionevole, deducendo la non ragionevole durata anche della promossa ed esaurita fase di esecuzione forzata, la stessa deve considerarsi fase di un unico processo, che ha inizio con la domanda di equa riparazione e fine con la conclusione di tale seconda fase e la durata complessiva sarà costituita dalla somma della durata delle due fasi di cognizione ed esecuzione.

Ove la parte si sia attivata per l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, essa può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come “unicum”, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione. Ciò però non comporta che il periodo decorrente tra l’esecutività del provvedimento e l’inizio della (eventuale) fase esecutiva, vada incluso nel complessivo periodo di ragionevole durata, costituito, secondo la generale regola di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 quater, dalla somma delle due fasi, senza che debbano computarsi i periodi intermedi.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 17.5.2017, n. 12414