Direttori musei: modalità di svolgimento della procedura selettiva, giurisdizione amministrativa, voto numerico, necessità di manifestazione espressa di giudizio

Premesso che il ricorso, considerato sulla base del criterio del petitum sostanziale, appare essenzialmente rivolto a censurare la modalità di svolgimento della procedura selettiva, va confermato che essa rientra ordinariamente nell’ambito della giurisdizione amministrativa.

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’àmbito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione esaminatrice i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove. Tale punteggio, già nella varietà della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato. Qualora però non si comprenda il reale punteggio attribuito a ciascun candidato, anche in ordine al criterio di graduazione di ogni singolo punto di quelli da assegnare all’andamento della singola prova, va affermato che lo scarto minimo dei punteggi tra i candidati merita una più puntuale e più incisiva manifestazione espressa di giudizio da parte della commissione nella valutazione della prova (nella specie colloquio orale) e nell’attribuzione dei relativi punteggi.

Tar Lazio, sezione seconda-quater, sentenza del 24.5.2017, n. 6170