Difetto di titolarità e difetto di legittimazione ad causam: la prima è eccezione in senso stretto; la seconda è eccezione in senso lato.

Il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell’azione, una condizione per ottenere cioè dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.Appartiene inve ..........

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