Difetto di giurisdizione e causa rimessa al Tribunale superiore delle acque pubbliche: la questione di giurisdizione può essere ulteriormente sottoposta d’ufficio?

Va data continuità al principio per cui nel rito di cui gli artt. 151 e segg., r.d. n. 1775 del 1933 dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche, al quale la causa sia stata rimessa dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di altro giudice, la questione di giurisdizione non può essere ulteriormente sottoposta di ufficio alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, se non viene sollevata dal giudice delegato all’istruzione alla prima udienza tenuta davanti a lui, ferma la competenza del collegio, cui la questione sia stata rimessa da detto giudice, siccome privo di poteri decisori, ma n ..........

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