Difetto di competenza territoriale: si eccepisce così

Il convenuto che eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. l8, 19 e 20 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità [Tribunale di Lucca, sezione seconda, sentenza del 5.6.2015].

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