Difetto di competenza e translatio iudicii: necessaria una nuova iscrizione a ruolo?

Nell’ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la “translatio iudicii” davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ. [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.2.2014, n. 4215].

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