Difesa volta a negare la sussistenza dell’obbligazione di manleva e conclusionale basata sull’asserito adempimento: eccezione nuova non deducibile

Va escluso che l’eccezione dedotta in maniera esplicita in comparsa conclusionale sia contenuta in realtà, sia pure implicitamente, anche nella prima difesa qualora trattasi, in verità, di due situazioni diversi ed incompatibili fra di loro: la prima difesa essendo volta a negare la sussistenza dell’obbligazione di manleva; la seconda, invece, essendo basata sull’asserito adempimento di quell’obbligazione. Trattasi quindi, all’evidenza, di situazioni ben diverse sul piano fattuale, prima ancora che giuridico, con la conseguenza che l’ulteriore prospettazione di una delle due in un momento successivo (nel caso in esame nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nel giudizio di appello) configura certamente una eccezione nuova non deducibile tardivamente in primo grado né, tanto meno, per la prima volta avanti al giudice d’appello in un giudizio, nel quale trovano applicazione le disposizioni vigenti posteriormente al novella del 2009.

 

Corte di appello di Roma, sentenza del 30.10.2018