Difesa personale e liquidazione compensi

Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell’interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poichè (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l’intenzione di operare come difensore di sè medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.01.2019, n. 1518