Difesa d’ufficio, liquidazione giudiziale dei compensi: inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario dall’assistito, rimborso

Va confermato che, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d’ufficio, quest’ultimo ha diritto al rimborso dei compensi relativi all’inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario dall’assistito, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116; ciò in quanto tale esperimento costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicchè i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.2.2019, n. 5609