Dichiarazione e revoca del fallimento: no alla sospensione feriale dei termini

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941. art. 92) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.1.2016, n. 622