Dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e avvisi via fax o p.e.c. e indicazione dell’indirizzo p.e.c. del domiciliatario per le notificazioni di parte

Qualora nell’atto di appello la parte abbia eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato domiciliatario mentre l’avvocato incaricato della assistenza e difesa della parte stessa abbia dichiarato espressamente ai sensi della vigente normativa, di voler ricevere “tutte le comunicazioni e gli avvisi” al numero di fax ivi indicato o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata anch’esso indicato va affermata che è chiara la volontà del difensore di voler ricevere via fax o all’indirizzo p.e.c. solo “le comunicazioni” e “gli avvisi”, quindi gli atti provenienti dall’Ufficio, mentre il mancato riferimento alla ricezione delle “notificazioni” (tipici atti di parte) è chiaro indice della volontà di delegare al domiciliatario la ricezione di tali atti, senza alcuna restrizione di sorta.

Nessuna norma richiede, ai fini della validità della notifica al domiciliatario, la previa trascrizione del suo indirizzo p.e.c. nell’atto di elezione di domicilio. Difatti, la L. n. 53 del 1994, come modificata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, consente liberamente “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata” (art. 1) e condiziona tale modalità di notifica unicamente al fatto che l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3); situazione certamente sussistente nel caso in cui l’indirizzo p.e.c. dell’avvocato venga ricavato dall’Albo degli avvocati di Venezia e dall’INI-PEC (l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.5.2017, n. 11759