Dichiarazione di fallimento, luogo dove la società svolge effettivamente l’attività, sede legale, trasferimento, competenza territoriale

Ai sensi della L. Fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia. Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell’ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell’anno anteriore all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione dell’art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2020, n. 2336