Dichiarazione del fallimento: improcedibilità del separato giudizio di omologazione del concordato preventivo in corso

La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perchè l’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 10.4.2017, n. 9146