Deposizioni in giudizio prevalgono rispetto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Parentela ed inattendibilità del teste: conta la credibilità.

In linea generale le deposizioni assunte in giudizio con il rispetto del principi del contraddittorio, ove attendibili in quanto non contrastate da elementi esterni o interni alle stesse, devono ritenersi provviste di maggiore efficacia probatoria rispetto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.

Il mero vincolo di parentela, affinità o dipendenza, non deve ritenersi, di per sé solo, idoneo a rendere inattendibile la relativa deposizione: in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità.

Tribunale di Modena, sentenza del 11.02.2021