Deposizione de relato ex parte actoris senza alcun valore probatorio?

La deposizione de relato ex parte actoris, da sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, ma può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrono a confortarne la credibilità, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza.
Vanno distinti i testimoni “de relato actoris” da quelli “de relato in genere”: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto la domanda giudiziale, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli “de relato in genere”, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, ma ciò nonostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità [Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 11.9.2013].

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