PCT: deposito telematico di atto processuale perfezionato con la seconda ricevuta
Il rispetto del dato normativo di fonte primaria (D.L. n. 179 del 2012 art. 16 bis, comma 7, conv. con mod. in L. n. 221 del 2012) impone di ritenere perfezionato il deposito telematico di un atto processuale sin dal ricevimento della seconda ricevuta, senza che abbiano rilevanza gli esiti delle ricevute successive, in quanto una diversa soluzione si porrebbe in violazione della gerarchia delle fonti e avallerebbe la prevalenza degli aspetti informatico-ingegneristici rispetto a quelli giuridici. Di conseguenza, qualora l’atto depositato non possa essere materialmente scaricato dalla Cancelleria, il Giudice dovrà disporre le modalità di concreta acquisizione del suo contenuto al fascicolo telematico, salvo il diritto di controparte di beneficiare di un congruo termine per contraddire.
Tribunale di Lecco, sezione prima, ordinanza del 1.10.2022 (Giudice D. Colasanti)