Deposito telematico dell’impugnazione consentito dal sistema nel fascicolo di primo grado: che succede?

In caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del procedimento di opposizione avverso decreto dichiarativo di inammissibilità di istanza di ottenimento di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 (prevedente quindi nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di nuova entità procedimentale telematica), quale – invece – atto aggiunto nel procedimento (giuridicamente definito con l’emanazione del detto decreto di inammissibilità opposto), qualora il sistema informatico anche ministeriale, pur dopo l’emanazione del decreto conclusivo, abbia consentito l’invio telematico di un atto successivo alla “definizione” della fase monocratica (generando, da un lato, le relative ricevute e ingenerando, d’altro lato, il conseguente affidamento di completamento del deposito; affidamento nella specie contraddetto, nove giorni dopo e scaduti i termini per l’opposizione, solo da una p.e.c. “manuale” da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell’atto), deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito, connotata da mera irregolarità quanto all’identità del fascicolo di destinazione (peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che come detto ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, a prescindere dall’esistenza o dall’inesistenza – quest’ultima dedotta dalla parte – di un’opzione apposita per il deposito dell’atto introduttivo dell’opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter) e da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell’ufficio di cancelleria l’avvenuto deposito.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.6.2018, n. 15662