Decreto ingiuntivo su cambiali prodotte in fotocopia: sì alla produzione in giudizio degli originali nel giudizio di opposizione

L’omesso deposito delle cambiali non impedisce l’emanazione del decreto ingiuntivo, essendo sufficiente in sede monitoria la produzione dei titoli in fotocopia. Nel giudizio di merito, invece, la produzione degli effetti cambiari in originale è necessaria, dal momento che, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, può essere tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l’azione cambiaria, potendo però, in ogni caso, la parte che intende valersi di detti titoli assolvere al detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado.

 

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 22.7.2016, n. 9247