Decreto ingiuntivo, ricorso allo stesso giudice per ottenere dichiarazione d’inefficacia del decreto in difetto di tempestiva notificazione, rigetto, conseguenze

Qualora il debitore ricorra al giudice che ha pronunciato decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., per ottenere dichiarazione d’inefficacia del decreto stesso in difetto di tempestiva notificazione, va confermato che il provvedimento di rigetto di tale istanza (a differenza di quello di accoglimento) non ha carattere definitivo, in quanto, a norma dell’ultimo comma del citato art. 188, non preclude al debitore medesimo la facoltà di proporre nei modi ordinari domanda rivolta al conseguimento di detta declaratoria, la quale avrà forma di sentenza e sarà perciò impugnabile coi rimedi ordinari, sicchè deve escludersi che quel provvedimento possa essere impugnato con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.3.2017, n. 6655