Decreto ingiuntivo ottenuto contro più debitori solidali: l’intimato che non si è opposto può intervenire nel giudizio di opposizione instaurato da un altro intimato?

Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell’opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall’art. 1306 c.c., comma 2, non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi. Si deve quindi escludere la sussistenza dell’interesse richiesto dall’art. 105 c.p.c., ai fini dell’intervento, e ciò vale anche per l’intervento adesivo, per il quale l’art. 105 c.p.c., comma 2, richiede la sussistenza di un interesse “proprio” dell’interveniente alla pronuncia favorevole alla parte adiuvata.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.11.2015, n. 22696