Decreto ingiuntivo, notifica oltre i termini, opposizione, dichiarazione d’inefficacia: il giudice deve decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente

Pur se debba essere accolta l’eccezione preliminare sollevata dall’opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine previsto dall’art. 644 c.p.c., con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace, va affermato che tale statuizione non esaurisce la controversia. Ciò in quanto la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

 

Tribunale di Milano, sentenza undicesima, sentenza del 25.2.2016, n. 2476