Decreto ingiuntivo, notifica ex art. 140 c.p.c., opposizione, termine di quaranta giorni, dies a quo

Alla luce della giurisprudenza di legittimità – per cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio – va affermato che il termine di quaranta giorni per l’opposizione al decreto monitorio previsto dall’art. 641 c.p.c. va computato dalla data in cui il destinatario abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario gli ha dato notizia dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., così perfezionandosi il procedimento notificatorio.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 31.3.2017, n. 8326