Decreto ingiuntivo, notifica all’amministrazione anziché all’avvocatura dello Stato, nullità, sanatoria per raggiungimento dello scopo

Qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla per essere stata effettuata all’amministrazione, anziché all’avvocatura dello Stato che la difende “ex lege”, ciò determina l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, e ciò peraltro solo se l’opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione (il Giudice accoglie la tesi difensiva della sanatoria per raggiungimento dello scopo legata alla valida costituzione – o meglio, instaurazione del giudizio di opposizione – dell’opponente, che ben vero ha eccepito la nullità della notificazione, lamentando la compressione del termine per depositare opposizione a soli 5 giorni, ma, pur anticipando l’eventuale interesse a una rimessione in termini, ha di fatto rinunciato a chiedere tale provvedimento nel corso dell’istruzione, difendendosi nel merito).

Tribunale di Roma, sentenza del 18.10.2019. n. 20027