Decreto ingiuntivo non opposto: sussiste ancora possibilità per statuire sulla pretesa originariamente fatta valere?

Con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all’ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l’opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., l’esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma “actio nullitatis” resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 23.7.2014, n. 16735].

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