Decreto ingiuntivo non opposto e giudicato implicito: Milano applica il dictum della Corte di Giustizia Unione Europea
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza della CGUE, immediatamente applicabile al diritto nazionale ai rapporti non esauriti, le norme nazionali che prevedono l’intangibilità del giudicato di cui a decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto (art. 2909 cc e 647 c.p.c.), in relazione a decreto ingiuntivo privo di espressa motivazione sulla non abusività delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento della decisione, contrastano con gli artt. 6 e 7 dir. 93/12/CEE e art. 47 Carta, atteso che a mente dell’art. 6 della direttiva le clausole abusive non sono opponibili al consumatore e a mente dell’art. 7 l’ordinamento nazionale deve fornire mezzi adeguati e efficaci per farne cessare l’inserzione nei contratti e le norme processuali nazionali per l’esame del carattere abusivo delle clausole non devono essere tali da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto europeo (principio di effettività). Sembra insomma al Giudice che i principi posti dalla CGUE impongano a ben vedere una revisione della consolidata giurisprudenza nazionale, in materia di giudicato implicito, atteso che il giudicato implicito concernente la validità di clausole abusive in contratti con consumatori – alla luce delle sentenze CGUE del 17.05.2022 – non può più considerarsi realmente stabile, essendo soggetto, a condizione che il consumatore non sia completamente inerte, a possibile revisione da parte di altro giudice.
Difatti, in applicazione dei principi posti dalla CGUE, a condizione che il consumatore non sia rimasto completamente inerte, il Giudice che sia investito dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale o dell’impugnazione, deve poter essere in grado di rilevare d’ufficio l’abusività di quelle clausole non espressamente esaminate dal precedente giudice, anche se ciò comporti la disapplicazione delle norme processuali interne che ostano a tale controllo, perché si tratta di norme processuali che rendono impossibile la tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dal diritto europeo al consumatore.
A ben vedere, secondo l’insegnamento della Corte di Lussemburgo, non è affatto sufficiente a ritenere riconosciuta una tutela effettiva al consumatore, che la verifica della validità delle clausole abusive sia presumibile nel decreto ingiuntivo passato in giudicato, ancorché non esplicitata in sommaria motivazione, in quanto passaggio logico necessario per la decisione del giudice, ma occorre che sia una verifica effettiva, cioè realmente avvenuta, e quindi esternata in una motivazione del provvedimento, ancorché sommaria.
Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 17.01.2023, n. 298