Decreto ingiuntivo non opposto e autorità di giudicato: si può invocare, in un diverso giudizio, la nullità dell’accordo?

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all’esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse. Così, la pronuncia di condanna al pagamento d’una prestazione contrattuale (come il pagamento del canone di locazione) presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza e della validità del credito e della sua fonte; pertanto il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale di determinazione della misura del cannone [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.6.2015, n. 13207].

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