Decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, reclamo, termini

Va enunciato il seguente principio: “in materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall’art. 12 comma 2° della L. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento”. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.2.2024, n. 4326 Download CondividiPost correlati:Crisi da sovraindebitamento, fase esecutiva, regime fiscale (Ministero della giustizia, provvedimento 7.2.2023) Marzo 27, 2023 Composizione negoziata dell ..........

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