Decreti ministeriali: l’onere di allegazione gravante sulla parte comprende anche la loro produzione. Istanza di esibizione del correntista nei confronti della banca: limiti di ammissibilità

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art, 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l’onere di allegazione gravante sulla parte comprende anche la loro produzione.

Per quanto concerne la questione dell’ammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c. del correntista nei confronti della banca, laddove l’attore non abbia prodotto gli estratti conto nella loro interezza, va considerato che l’istanza di esibizione è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative. Il che implica che l’esibizione non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione.

 

Tribunale di Foggia, sentenza del 11.1.2016, n. 56