Decorso dei termini per l’appello, responsabilità dell’avvocato, valutazione prognostica su fondatezza dell’impugnazione se tempestivamente proposta: no al risarcimento + condanna alle spese se manca produzione atti del giudizio e allegazione motivi di impugnazione

Qualora l’errore professionale sia rappresentato dall’omessa proposizione di appello avverso una pronuncia sfavorevole, il cliente è tenuto non solo a provare di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista, quindi a dimostrare che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta. Va pertanto rigettata la domanda risarcitoria qualora, sebbene l’avvocato convenuto abbia commesso un errore professionale non scusabile nel far decorrere i termini dell’appello (nella specie avverso sentenza penale di condanna per il reato previsto e punito dall’art. 379 c.p.), l’attore (il cliente condannato) non abbia fornito alcun elemento su cui fondare una valutazione prognostica positiva sulla fondatezza dell’impugnazione qualora fosse stata tempestivamente proposta, considerata anche l’omessa produzione in giudizio dei documenti e degli atti del processo e l’omessa allegazione di quali sarebbero stati i motivi di impugnazione idonei a fondare una riforma della sentenza di primo grado (nel caso di specie il Giudice rigetta la domanda del cliente e lo condanna anche al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’avvocato convenuto e dell’assicurazione terza chiamata in causa).

 

Tribunale di Firenze, sezione terza civile, sentenza del 10.6.2019, n. 1833