Declaratoria di incompetenza da parte del giudice, riassunzione davanti al giudice ritenuto competente: questi può rilevare d’ufficio la propria incompetenza entro la prima udienza

Quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla. Pertanto, nel caso di giudizio regolato dalla norma dell’art. 183 c.p.c. nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. c-ter), convertito, con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005 ed entrato in vigore il 1 marzo 2006 D.L. n. 273 del 2005, ex art. 39-quater convertito, con modificazioni dalla L. n. 51 del 2006, il conflitto va elevato nell’udienza di prima comparizione e trattazione della causa (udienza di effettiva trattazione) [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.7.2015, n. 16143].