Decisione sulla ricusazione adottata dallo stesso giudice ricusato, conseguenze pratiche: questione interpretativa ancora aperta

Posto che non può essere il giudice ricusato a decidere della ricusazione, resta da stabilire cosa accada qualora questa regola sia infranta; e cioè, se la decisione sulla ricusazione adottata dal giudice ricusato sia una decisione semplicemente nulla o sia una decisione inesistente, una decisione resa a non iudice. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo nel senso che un simile provvedimento è nullo, ma non è inesistente. Ciò posto, vi è una considerazione che sollecita la trattazione del ricorso in pubblica udienza: e cioè le pronunce che aderiscono a detto orientamento non paiono sorrette da un approfondimento motivazionale particolarmente pregnante, giacché, soprattutto, non si cimentano con il frontale conflitto che pare presentarsi tra la decisione sulla ricusazione adottata dallo stesso giudice ricusato ed il precetto costituzionale secondo cui il processo deve svolgersi “davanti a giudice terzo e imparziale”. Il che potrebbe oltretutto aprire una questione nuova, come tale intrinsecamente meritevole, essa, della pubblica udienza: giacché, se la gravità del vizio che affligge l’ordinanza di ricusazione adottata dal giudice ricusato fosse tale da non consentire sanatoria alcuna, resterebbe da stabilire quali ricadute debba avere la decisione sulla ricusazione nel caso considerato, sul “merito” della decisione poi adottata nella controversia dal giudice ricusato (in specie con riguardo al verificarsi di simile eventualità nel giudizio di legittimità, anche avuto riguardo al rilievo che il congegno di cui all’art. 161 c.p.c., comma 1, può applicarsi solo alle decisioni soggette ad appello e a ricorso per cassazione).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 13.10.2021, n. 27881