Decisione dell’appello in caso di omesso deposito del fascicolo di parte

Va confermato che se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sopposto al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove»; tale principio va anche in questa sede ribadito, in quanto a i sensi degli artt. 165, 166 e 184 c.p.c., nonché 74, 77 e 87 disp. att. c.p.c. i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all’atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169, 2° co., c.p.c. restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che come nella specie il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove.

Tribunale di Milano, sezione prima, provvedimento del 3.1.2023